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Tribunali Emilia-Romagna > Pubblico impiego
Data: 04/06/2001
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento: -
Parti: Comune di Parma / Nice + 2
TRIBUNALE DI PARMA - DIRIGENTI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PARMA – TRASFERIMENTI – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO – PROCEDIMENTO D’URGENZA


Sul finire del 2000 il Comune di Parma approva un regolamento relativo al rapporto di lavoro con i dirigenti; ai primi di gennaio del 2001 trasferisce d'autorità a mansioni diverse (e sovente inferiori) alcune decine di dirigenti. Reagiscono la responsabile del servizio asili nido e la responsabile del servizio amministrazione del personale, messe in staff l'una rispetto al Direttore Generale e l'altra rispetto al Segretario Generale, senza alcuna precisa determinazione delle nuove mansioni. Reagisce, ancora, altra dirigente, già addetta al Servizio farmacia, che dopo un periodo di distacco presso l'AUSL rientra in servizio presso il Comune e viene da questo assegnata ad un posto che era previsto di affidare ad un funzionario (i poteri di firma venendo attribuiti ad altra dirigente). Proposto ricorso ex art. 700 il Tribunale, giud. Vezzosi, ordina la reintegrazione nel loro posto delle tre lavoratrici. Il reclamo viene rigettato con l'ordinanza allegata, che sancisce, principalmente, i seguenti principi di diritto: 1) La devoluzione della materia del pubblico impiego all'AGO è onnicomprensiva, e ricorre ogni volta che si deduce in causa un rapporto di lavoro, salve le tassative eccezioni previste dall'art. 6 del dlgs. 29/93. 2) In attuazione dell'art. 13 del C.C.N.L. Comparto Regioni - Enti Locali, area della dirigenza, ogni ente deve, nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'art. 19 del dlgs. 29/93, elaborare specifici criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e per il passaggio ad incarichi diversi; deve procedere, cioè, ad una "ulteriore e più dettagliata specificazione" delle regole legali. La adozione di tali criteri costituisce l'indispensabile presupposto per poter procedere in concreto al conferimento o alla revoca degli incarichi o al passaggio ad incarichi diversi. 3) Ex art. 19 dlgs. 29/93 per ciascun incarico dirigenziale debbono essere definiti contrattualmente oggetto, obbiettivi, durata e trattamento economico, essendo necessario il consenso di entrambe le parti interessate. Sicchè è nullo, per la mancanza di un elemento essenziale della fattispecie legale, il provvedimento unilaterale che sia stato adottato dall'ente pubblico datore di lavoro. 4) Il trasferimento di un dirigente ad altra mansione, che sia stato disposto unilateralmente da un ente pubblico, determina una lesione del diritto all'immagine, in quanto dà luogo ad una mortificazione della dignità e del prestigio professionale del lavoratore interessato; i provvedimenti unilaterali di tale genere sono tali da ingenerare negli utenti dei servizi dell'ente, nonché nei dipendenti dello stesso e di altre pubbliche amministrazioni, il ragionevole convincimento o di una pregiudiziale esclusione dalle attività in precedenza svolte dai dipendenti interessati o di una loro sostanziale, anche se non direttamente esplicitata, inidoneità allo svolgimento delle precedenti funzioni, con il conseguente sostanziale, anche se implicito, carattere sanzionatorio dei provvedimenti adottati nei loro confronti. 5) Dalla nullità dei provvedimenti unilaterali di trasferimento dei dirigenti deriva la necessità del ripristino dello status quo ante, vale a dire della situazione esistente prima dell'emanazione dei provvedimenti dichiarati nulli. Fermo il potere dell'ente pubblico di assumere nuove e future determinazioni, nel rispetto, però, delle norme e procedure previste